No alle truffe tra rogito e trascrizione

Mai più truffe tra il rogito e la trascrizione

Quando si acquista una casa non è sufficiente il rogito presso il Notaio per entrarne pienamente in possesso, ma occorre attendere la trascrizione dell’atto nei pubblici registri. In questo arco di tempo l’acquirente poteva però trovarsi ad affrontare alcune spiacevoli sorprese: un’ipoteca accesa “a sorpresa” sulla casa dopo il rogito oppure una truffa per la doppia vendita. Grazie alla Legge sulla Concorrenza recentemente entrata in vigore tutto questo non sarà più possibile. Scopriamo perché.

Compravendita di immobili: il notaio tratterrà i soldi

La Legge sulla Concorrenza contiene una particolare disposizione che consente agli acquirenti di esser tutelati contro questo tipo di truffe: i soldi della compravendita rimarranno in deposito presso il notaio (in un apposito conto deposito) finché l’atto non risulterà registrato nei pubblici registri. Solo in quel momento, quindi, il Notaio procederà a consegnare i soldi nelle mani del venditore.

Ipoteche “a sopresa”: perché potevano essere accese

In caso di compravendita, la firma presso il Notaio è solo il primo passo per poter vendere e acquistare un immobile. Come dicevamo in precedenza, fino alla trascrizione nei pubblici registri l’immobile rimane nella piena disponibilità del venditore. Può quindi accadere che alcuni creditori del venditore possano accendere delle ipoteche e avviare pignoramenti oppure che il venditore stesso tenti di vendere l’immobile ad altri, effettuando quindi una doppia vendita e un doppio rogito. La Legge sulla concorrenza è quindi intervenuta proprio per sanare questo tipo di problema.

La procedura di deposito non è obbligatoria, ma va richiesta

È importante ricordare che questa nuova procedura non è obbligatoria, e non scatta quindi in automatico in occasione di una qualsiasi compravendita immobiliare. Dovrà essere l’acquirente a richiederla al Notaio, qualora senta la necessità di tutelarsi contro eventuali sorprese. In caso di richiesta da parte dell’acquirente, il venditore non si può opporre. Ricordiamo che, in ogni caso, la trascrizione del rogito nei pubblici registri richiede mediamente solo pochi giorni, quindi il disagio per il venditore sarà minimo.

Quali somme versare al notaio

Quando si richiede l’applicazione della nuova procedura di deposito presso il Notaio, l’acquirente non solo dovrà versare l’intera somma pattuita per l’acquisto, ma anche tutte le imposte e le tasse dovute in riferimento all’atto. Altrettanto sarà tenuto a fare il venditore (nel caso in cui dovesse pagare imposte sulla plusvalenza oppure perdesse le agevolazioni sulla prima casa). Questo permetterà alle parti di “blindare” la compravendita e l’acquirente si tutelerà anche contro eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il conto deposito presso il notaio

Il denaro versato dall’acquirente non entrerà nel patrimonio del notaio. Il conto su cui verrà depositato il denaro è un conto di passaggio sul quale non si potranno fare operazioni diverse da quelle previste dalla legge. Il denaro non entra nel regime di comunione di beni del notaio (nel caso in cui il notaio fosse sposato in comunione), né quelle somme possono far parte della successione e nemmeno possono essere pignorate dai creditori personali del notaio. Il notaio non potrà nemmeno incassare eventuali interessi sulle giacenze, che invece andranno a rifinanziare i fondi destinati ai finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

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