IPOTECA SU BENI ALTRUI

Ipoteca su beni altrui: il cittadino che intende partecipare ad un’asta pubblica per aggiudicarsi un bene immobile e non dispone della provvista necessaria può usufruire di un finanziamento da parte di un Istituto di Credito anche prima dell’intestazione del bene immobile a suo nome. A tale risultato si presta l’art. 2822 del codice civile rubricato ipoteca su beni altrui in virtù del quale è possibile garantire il finanziamento con concessione di ipoteca su un bene in corso di assegnazione in favore del mutuatario. In tal caso, l’iscrizione dell’ipoteca medesima può avvenire (e prende grado) solo in esito al perfezionarsi della procedura esecutiva.

Ipoteca su beni altrui per il mutuo: quando si perfeziona

La normativa che regola la materia del mutuo fondiario, non deroga alle norme del codice civile, art.2821 e s.s. c.c., che continuano a regolare tutti gli aspetti della ipoteca in quanto garanzia reale, di guisa che l’iscrizione è validamente effettuata solo quando il bene è acquistato dal concedente, 1° comma art.2822 c.c. . Di conseguenza l’iscrizione dell’ipoteca può avvenire solo al termine della procedura esecutiva (trascrizione del decreto di trasferimento), in quel momento acquistandosi la proprietà del bene da parte dell’ente espropriante, per cui prima del termine dell’iter espropriativo non può l’iscrizione produrre effetti reali, trattandosi di ipoteca concessa su bene altrui.

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