DIVISIONI

Il Notaio Maria Teresa Battista è disponibile a ricevere dall’autorità giudiziaria la delega della direzione delle operazioni divisionali ex art. 786 c.p.c. o delle sole operazioni di vendita ex artt. 788 e 591 bis c.p.c.
Il notaio delegato, verifica preventivamente il versamento dell’acconto stabilito dal Giudice Istruttore ad opera della parte più diligente e verifica la corretta trascrizione della domanda giudiziale ed in difetto vi provvede, al fine di garantire la bontà della vendita e l’inopponibilità di formalità successive. Inoltre, il notaio delegato verifica la documentazione agli atti e, se del caso, provvede al controllo ipo-catastale dei beni oggetto di delega e della loro proprietà.

Delega della direzione delle operazioni divisionali

Nel caso di delega della direzione delle operazioni divisionali ex art. 786 c.p.c. il notaio esegue la delega secondo le istruzioni ricevute e può disporre, con l’ausilio di un perito, un progetto divisionale. Una volta predisposto il progetto divisionale convoca le parti avanti a se’ per la sua approvazione. Se non si raggiunge l’accordo rimette gli atti al Giudice Istruttore per i provvedimenti conseguenti.

Approvazione di progetto divisionale con quote uguali

Nel caso di approvazione di progetto divisionale con quote uguali il notaio potrà essere delegato all’estrazione a sorte dei lotti e agli adempimenti conseguenti.

Delega alle operazioni di vendita in sede di divisione giudiziale

Nel caso di delega alle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 788 e 591 bis c.p.c., in sede di divisione giudiziale, i notai associati a NotEs svolgono le seguenti attività presso la sede dell’associazione:

  • redazione dell’avviso di vendita ex art. 591 bis c.p.c. e 173 quater disp. att. c.p.c. e relativo estratto per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 490 c.p.c.;
  • coordinamento delle pubblicità come prescritte nell’ordinanza di delega dal Giudice delle Esecuzioni;
  • informazioni al pubblico e consultazione della documentazione;
  • ricezione delle offerte in busta chiusa per la vendita senza incanto;
  • ricezione delle domande di partecipazione all’asta per la vendita con l’incanto (eventuale);
  • nel giorno e nell’ora fissate per la vendita, apertura delle buste, ammissione delle offerte/domande di partecipazione e celebrazione dell’eventuale gara o incanto per i lotti per i quali siano stati ammessi offerenti;
  • rinvio della vendita a data successiva nel caso di asta deserta;
  • redazione dei relativi verbali;
  • nel caso di rinvio a nuova data vengono reiterati gli adempimenti funzionali alla corretta pubblicazione dei nuovi avvisi di vendita;
  • nel caso di aggiudicazione definitiva del lotto posto in vendita, comunicazione all’aggiudicatario di tutte le informazioni necessarie per il successivo saldo del prezzo e per il versamento dell’anticipazione delle spese inerenti il trasferimento;
  • una volta saldato il prezzo, redazione di una bozza di decreto di trasferimento e suo deposito presso la cancelleria del Tribunale;
  • esecuzione di tutti gli adempimenti successivi all’emissione del decreto di trasferimento:
  • sua registrazione
  • sua trascrizione
  • sua voltura
  • redazione e deposito presso l’Agenzia del Territorio delle annotazioni relative alla cancellazione delle formalità gravanti il bene venduto solo se previsto.

Mentre nella vendita in sede esecutiva forzata l’art. 586 c.p.c. stabilisce l’ordine di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie dei pignoramenti gravanti il bene, in quanto finalità della vendita in sede esecutiva è proprio la soddisfazione dei creditori, in sede divisionale la disciplina delle formalità gravanti il bene posto in vendita dipende da quanto statuito dai condividenti o dal Giudice Istruttore, occorre, pertanto, leggere con attenzione le condizioni di vendita, la documentazione agli atti e l’avviso di vendita per verificare preventivamente lo stato ipo-catastale del bene nel quale lo stesso viene trasferito e le condizioni della vendita.

Una volta pronunciato da parte dell’autorità giudiziaria il decreto di trasferimento del bene, se previsto nel provvedimento di delega, il notaio delegato provvede alla redazione di una bozza del progetto di divisione della somma ricavata dalla vendita.
A tale fine il notaio delegato invia comunicazione ai condividenti per il deposito delle eventuali spese documentate sostenute nell’interesse dell’esecuzione da porre in prededuzione.

Le spese legali sostenute da ciascuna parte restano in carico a ciascuna parte salvo diversa espressa disposizione del Giudice Istruttore, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza.

divisioni di beni immobili, divisioni notarili