Il Notaio Maria Teresa Battista è disponibile a ricevere dall’autorità giudiziaria la delega della direzione delle operazioni divisionali ex art. 786 c.p.c. o delle sole operazioni di vendita ex artt. 788 e 591 bis c.p.c.
Il notaio delegato, verifica preventivamente il versamento dell’acconto stabilito dal Giudice Istruttore ad opera della parte più diligente e verifica la corretta trascrizione della domanda giudiziale ed in difetto vi provvede, al fine di garantire la bontà della vendita e l’inopponibilità di formalità successive. Inoltre, il notaio delegato verifica la documentazione agli atti e, se del caso, provvede al controllo ipo-catastale dei beni oggetto di delega e della loro proprietà.
Nel caso di delega della direzione delle operazioni divisionali ex art. 786 c.p.c. il notaio esegue la delega secondo le istruzioni ricevute e può disporre, con l’ausilio di un perito, un progetto divisionale. Una volta predisposto il progetto divisionale convoca le parti avanti a se’ per la sua approvazione. Se non si raggiunge l’accordo rimette gli atti al Giudice Istruttore per i provvedimenti conseguenti.
Nel caso di approvazione di progetto divisionale con quote uguali il notaio potrà essere delegato all’estrazione a sorte dei lotti e agli adempimenti conseguenti.
Nel caso di delega alle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 788 e 591 bis c.p.c., in sede di divisione giudiziale, i notai associati a NotEs svolgono le seguenti attività presso la sede dell’associazione:
Mentre nella vendita in sede esecutiva forzata l’art. 586 c.p.c. stabilisce l’ordine di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie dei pignoramenti gravanti il bene, in quanto finalità della vendita in sede esecutiva è proprio la soddisfazione dei creditori, in sede divisionale la disciplina delle formalità gravanti il bene posto in vendita dipende da quanto statuito dai condividenti o dal Giudice Istruttore, occorre, pertanto, leggere con attenzione le condizioni di vendita, la documentazione agli atti e l’avviso di vendita per verificare preventivamente lo stato ipo-catastale del bene nel quale lo stesso viene trasferito e le condizioni della vendita.
Una volta pronunciato da parte dell’autorità giudiziaria il decreto di trasferimento del bene, se previsto nel provvedimento di delega, il notaio delegato provvede alla redazione di una bozza del progetto di divisione della somma ricavata dalla vendita.
A tale fine il notaio delegato invia comunicazione ai condividenti per il deposito delle eventuali spese documentate sostenute nell’interesse dell’esecuzione da porre in prededuzione.
Le spese legali sostenute da ciascuna parte restano in carico a ciascuna parte salvo diversa espressa disposizione del Giudice Istruttore, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza.